Seconda parte

  1. Allo scopo di rafforzare i diritti della difesa, la riforma del processo civile istituisce un controllo giurisdizionale, attualmente assente, sui provvedimenti urgenti amministrativi di cui all’articolo 403 c.c. Si tratta di casi in cui l’allontanamento provvisorio di un minore da un ambiente insalubre o pericoloso o da genitori gravemente incapaci può essere disposto in via di urgenza dai servizi sociali territoriali, in attesa dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile.

La competenza, ora del tribunale per i minorenni, viene attribuita invece alle Sezioni circondariali, organi monocratici composti solo da giudici togati. Esse saranno competenti anche per i procedimenti de potestate di cui agli artt. 330 e 333 c.c. e per quelli di affidamento familiare. In questi vanno compresi i provvedimenti relativi alla prole nelle separazioni e quelli disciplinati dal Titolo 1 bis della legge 1983 n.184 relativi ai minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo.

2. Significativi cambiamenti sono introdotti dalla riforma per quanto riguarda il pubblico ministero ed i suoi organi. Presso ogni sezione distrettuale è istituita la Procura distrettuale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Ad essa vengono trasferite le funzioni svolte attualmente dalla procura presso il tribunale per i minorenni, e tra queste il controllo degli istituti e la legittimazione attiva esclusiva per i procedimenti di adottabilità.

Sono inoltre attribuite al nuovo ufficio di procura tutte le funzioni civili ora attribuite al procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza dell’istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Tali funzioni saranno svolte sia presso la sezione distrettuale che presso le sezioni circondariali.

La relazione al disegno di legge sottolinea che la scelta di concentrare in un organo apposito le competenze del pubblico ministero in materia civile e familiare potrà svolgere una importante funzione di raccordo fra interventi civili e interventi penali, evitando ritardi e sovrapposizioni e assicurando una più rapida e tempestiva tutela nei casi di maltrattamenti e violenze.

3. Il ddl 1662/C di riforma del processo civile, sopprimendo l’attuale tribunale per i minorenni, è costretto ad occuparsi anche della materia penale ora attribuita alle competenze di quell’organo.

Provvedono a questo scopo due norme del maxi emendamento, contenute nelle lettere j) e k) dell’art. 15 quater.  Esse stabiliscono che nelle materie del penale minorile e della sorveglianza minorile la Sezione distrettuale è competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudica in composizione monocratica o collegiale “secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia”. La relazione spiega questa scelta con la finalità di proseguire la positiva esperienza maturata da tribunale per i minorenni nel settore del penale minorile, considerato un modello da seguire per l’efficacia del recupero dei minorenni.

Conseguentemente, nella materia penale minorile la Sezione distrettuale giudica con un collegio composto da quattro giudici di cui due togati e due onorari; resta anche immutata la composizione del g.u.p. minorile composto da un togato e due onorari; e rimane un gip minorile monocratico e togato.

4. La scelta del ddl 1662 suscita un interrogativo di gran peso, riguardante il rinvio alle “disposizioni vigenti”. Queste risulta ormai essere contenute nella legge 27 settembre 2021 n. 134 approvativa della riforma del processo penale, entrata in vigore il 4 ottobre. Ma essa non fa parola del processo penale minorile, completamente ignorato dalla Commissione Lattanzi nei lavori preparatori.

Vien da chiedersi allora come armonizzare con il nuovo processo penale le disposizioni del maxi emendamento contenute nelle lettere j) e k) poco sopra citate. E questo sia dal punto di vista sostanziale che da quello processuale, dove sono previsti profondi cambiamenti in tema di impugnazioni, di giustizia riparativa, di definizione della vittima, di abrogazione o modifica di norme penali ed altro che sarebbe lungo elencare.

Il progetto di riforma del processo civile deve ancora essere sottoposto all’esame della Camera. Saranno perciò possibili emendamenti contenenti modifiche e norme di coordinamento, che tuttavia comporterebbero un nuovo passaggio al Senato. D’altra parte, è molto difficile pensare che si possano eliminare discrasie e contrasti fra processo minorile e processo ordinario. Ignorare il problema e interpretare il rinvio alle “disposizioni vigenti che regolano la materia” come un rinvio alla normativa del processo penale nei confronti degli imputati minorenni disciplinato dal d.lgs. n. 448/1988 aprirebbe problemi di incostituzionalità numerosi e delicati.

La Camera dei Deputati, presso cui si trova il testo del ddl.1662 già approvato dal Senato, non sembra avere fretta. C’è da augurarsi che spenda bene il poco tempo che le resta. (segue)

Luigi Fadiga, giurista, collaboratore del Master, già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna e Roma