1. La vicenda umana.

            E’ una vicenda purtroppo simile a tante altre che avvengono di questi tempi: il papà uccide la mamma e viene condannato a una lunga pena detentiva. Ci sono due bambini (non sappiamo l’età, presumibilmente sono molto piccoli e privi di discernimento poiché non si fa menzione del loro ascolto). Sono certamente orfani di madre; il padre è vivo ma in carcere per molti anni, e non può certo vantare diritti genitoriali. Vi sono parenti sia dal lato materno (nonna) che paterno (prozii, zii).

            Possono considerarsi minori in stato di abbandono? Vanno applicati gli artt. del codice civile sulla responsabilità genitoriale oppure la legge 1983 n. 184 sull’adozione? E’ permessa una “adozione legittimante aperta” che consenta rapporti con i parenti di origine?

2. La vicenda giudiziaria di merito

            Disinvolto, il Tribunale per i minorenni di Milano esclude che vi sia uno stato di abbondano e dichiara non luogo a provvedere sull’adottabilità. Dichiara il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale disponendo l’interruzione dei rapporti con i minori. Questi, con provvedimento immediatamente efficace, sono affidati ai parenti paterni residenti in Gran Bretagna. Il T.M. incarica i servizi sociali italiani di preparare i bambini al trasferimento ed i servizi sociali britannici di seguire il caso, conservando periodiche frequentazioni con la nonna materna anche tramite contatti videotelefonici.

            La Sezione per i minorenni della Corte d’appello di Milano, adita dalla nonna materna e dal curatore, ribalta il giudizio. Sospende l’efficacia provvisoria del provvedimento del Tribunale minorile, accerta l’inidoneità dei parenti paterni, dichiara lo stato di adottabilità dei due bambini e ne dispone il collocamento presso idonea famiglia tra quelle selezionate dal Tribunale per i minorenni di Milano in vista di adozione legittimante, con la conservazione dei rapporti con la nonna materna secondo una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 27 legge 1983 n.184.

3. La vicenda giudiziaria di legittimità

           Ricorre per Cassazione il Procuratore generale, deducendo violazione degli artt. 7 e 44 legge 1983 n.184. Osserva che si tratta di questione nevralgica trattandosi di orfani speciali per femminicidio; chiede di non recidere i legami se ciò è nel loro superiore interesse; in subordine chiede la rimessione alla Corte costituzionale.

            La prima sezione civile della Cassazione, con ordinanza interlocutoria 5 gennaio 2023 n. 230, ritiene che l’eccezione di costituzionalità sia “una via obbligata”. La recisione dei legami imposta dall’art. 27 comma 3 è il tratto distintivo dell’adozione legittimante e come tale è inderogabile. La genitorialità adottiva si pone infatti come pienamente sostitutiva di quella biologica.

            Ma questo può non essere il modo adeguato ad affrontare situazioni particolari di abbandono e può contrastare con l’interesse del minore valutato con riferimento, tra l’altro, alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo. Di qui, l’eccezione di costituzionalità.

4. Considerazioni finali.

            L’adozione legittimante dei minorenni è stata introdotta nel nostro ordinamento dapprima con la legge 5 giugno 1967 n. 431, e successivamente con la legge 4 maggio 1983 n. 184. L’istituto giuridico nel suo schema fondamentale basato sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono è rimasto lo stesso fino sino ad ora, ma i mutamenti del contesto socioculturale sono stati profondi. Si può quindi parlare di un’evoluzione dell’adozione legittimante.

            Il rigoroso ragionamento della Cassazione non sembra tener conto di questo. In origine, il problema di mantenere legami non si poneva. Le dichiarazioni di adottabilità riguardavano neonati non riconosciuti o bambini abbandonati in istituto e privi di legami. Poi si è applicata anche a minori grandicelli, cresciuti in famiglie multiproblematiche (tossicodipendenze, maltrattamenti).

            E riguardavano anche bambini rimasti a lungo in affidamento familiare (per un genitore malato poi morto; con una nonna invalida ma affezionata). Qui i legami esistevano e la giurisprudenza di merito si è sforzata di rispettarli attraverso un’interpretazione non formale dell’art. 27 che distingueva tra legami giuridici e legami affettivi. Ovvio che in caso di adottabilità per maltrattamenti o abusi nessun legame andava mantenuto. Negli altri casi invece si teneva e si tiene conto di tutto questo.

            Se la Corte costituzionale dovesse accogliere l’eccezione, vi sarebbe il rischio che i legami non siano recisi nemmeno in caso di genitori maltrattanti o abusanti. In tal caso, sarebbe l’interesse degli adulti a prevalere e non quello dei minori.