1.         Della diffidenza della riforma Cartabia per i giudici onorari minorili si è già detto. La legge delega non li prevede presso il tribunale circondariale, che è monocratico. Nel tribunale distrettuale, il comma c) dell’art 23 della legge 26 novembre 2021 n. 206 esclude che il giudice relatore possa delegare ai giudici onorari l’ascolto dei minorenni e l’assunzione delle testimonianze.

            Le ragioni di queste scelte si possono trovare nelle prassi dei tribunali minorili di delegare ai giudici onorari non solo l’ascolto, ma l’intera attività istruttoria. Una cattiva prassi non contrastata dal Consiglio superiore e favorita dalla carenza degli organici dei giudici togati. Fortemente contraria a quella prassi era l’avvocatura, che lamentava da parte dei giudici onorari impreparazione giuridica e violazioni del diritto di difesa. Sono ragioni non infondate, che hanno favorito la spinta al ridimensionamento del loro ruolo.

2.         Il decreto attuativo 149 nella sua formulazione originaria applica scrupolosamente la delega, e nell’art. 473 bis 1 ribadisce che l’ascolto del minore non può essere delegato ai giudici onorari. I successivi artt. 473 bis 4 e bis 5 dettano norme sulle modalità dell’ascolto. Questo va fatto in una udienza fissata ad hoc in orari compatibili con gli impegni scolastici, in locali idonei ed anche in luoghi diversi dal tribunale. Tenuto conto dell’età e del grado di maturità del minore, il giudice lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto, e vi provvede in modo che sia garantita la serenità e la riservatezza. Sono disposizioni che mostrano un’apprezzabile attenzione per il soggetto in età evolutiva e per i suoi diritti, anche se la preclusione nei confronti dei giudici onorari rende più difficile la piena conoscenza del soggetto.

3.         Dal 30 giugno 2023 le nuove disposizioni sono entrate in vigore, creando subito nei tribunali per i minorenni un colossale ingorgo di procedimenti, non più gestibili dai giudici onorari. È stato necessario correre ai ripari, e così il 10 agosto successivo il governo è stato costretto ad emanare il decreto-legge n. 105 (Gazzetta Ufficiale n. 186), contenente una serie di “disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché’ in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”.

            In questa congerie di argomenti, l’art. 3 (rubricato Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni) il governo ha stabilito  che  sino al 31  dicembre 2023, in deroga a quanto previsto all’articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità’ genitoriale, il giudice con provvedimento  motivato può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l’audizione delle parti e l’ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità’ di svolgimento e le circostanze oggetto dell’atto.

            Il secondo comma dell’articolo stabilisce saggiamente che il giudice onorario delegato per l’ascolto o l’istruttoria deve comporre il collegio chiamato a decidere sul caso. Viene così impedita una pessima prassi che aveva preso piede: quella di escludere di fatto dal collegio giudicante il giudice istruttore. È augurabile che in sede di conversione del decreto si tenga conto di questo aspetto.

            L’art. 77 della Costituzione stabilisce che i decreti-legge perdono efficacia fin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Dunque, salvo errore, dal 9 ottobre prossimo. Difficile prevedere che cosa accadrà.

Luigi Fadiga, già giudice minorile

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