Dall’inizio del 2013 sono più di 70 le vittime di femminicidio: un dato che ogni giorno aumenta, inesorabilmente, senza che si riesca a tutelare le donne vittime di violenza, che spesso sono anche madri.
Con la Legge n. 69 del 19 luglio 2019 recante “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” è stata introdotta la procedura d’urgenza -Codice rosso- per combattere i reati legati principalmente alla violenza di genere e a quella familiare.
Le ultime modifiche introdotte dalla legge approvata pochi giorni fa sono sia di carattere procedurale che relative alle misure cautelari e di prevenzione, oltre a prevedere l’introduzione di quattro nuove fattispecie di reato.
È proprio la rapidità dell’iter per i procedimenti di alcuni reati (come maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale) e conseguentemente una più tempestiva adozione di eventuali provvedimenti a caratterizzare le differenze in ambito procedurale, che non si limitano però a questo: anche tempi e modalità di azione di polizia giudiziaria e pubblico ministero sono ripensati per essere più rapidi ed efficienti. La polizia giudiziaria deve riferire immediatamente la notizia di reato (anche oralmente) al pubblico ministero, che ha tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato per sentire la vittima, un termine che può essere prorogato solamente per imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini.
A essere modificata è stata anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’obiettivo di permettere al giudice di garantirne il rispetto anche attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come il braccialetto elettronico.
I nuovi reati introdotti dal “Codice Rosso” sono:
– diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn) – (Art. 612-ter C.P. ) che punisce “chiunque, dopo averle realizzate o sottratte, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate” con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. Anche chi riceve o acquisisce immagini e video e le diffonde senza consenso rischia la stessa pena. Quest’ultima aumenta se il reato è commesso da un coniuge o un ex coniuge o da una persona che ha avuto una relazione affettiva con la vittima, se è commesso attraverso mezzi informatici o se “i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza”;
– deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – (Art. 583-quinquies C. P.), che sanziona con la reclusione da 8 a 14 anni “chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso”. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo;
– costrizione o induzione al matrimonio – (Art. 558-bis C.P.): “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile” è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori di 18 o di 14 anni e le disposizioni previste dall’articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia “ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia”;
– violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – (Art. 387-bis C.P.): la pena per la violazione delle misure restrittive è la reclusione da sei mesi a tre anni.
Soffermiamoci a riflettere sulle seguenti nuove norme del Codice Rosso:
– Trasferimento dei poteri alla Corte d’Appello. Tra le prime novità introdotte sul Codice Rosso c’è la possibilità di avocare – trasferire – le indagini preliminari al procuratore generale della Corte d’Appello nel caso in cui il pubblico ministero non abbia ascoltato la vittima di genere o violenza domestica entro tre giorni dall’iscrizione del reato. Si attua così un controllo gerarchico sull’operato del pm riguardo le indagini preliminari.
–La tutela dei soggetti più deboli. Il Codice Rosso è evidentemente una normativa non generale, ma rivolta in modo specifico ai soggetti ritenuti più deboli perché vittime di reati in modo frequente e atroce. Si fa quindi riferimento alle vittime di violenza di genere e di violenza domestica, anche riguardo ai maltrattamenti e agli atti persecutori.
–L’accelerazione dei procedimenti. Le nuove norme prevedono anche un’accelerazione dei procedimenti penali per i reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Si impone quindi alla polizia giudiziaria di notificare immediatamente al pm il reato, il quale deve a sua volta sentire la persona offesa entro tre giorni. Gli atti di indagini delegati dal pm devono essere svolti dalla polizia giudiziaria in tempi immediati.
–Applicazione delle misure cautelari e braccialetto elettronico. Per garantire la punibilità dei reati di genere e di violenza domestica, il Codice Rosso aveva esteso il tempo massimo entro cui denunciare da 6 mesi a 12 mesi. Si estende, inoltre, l’applicazione delle misure cautelari anche per i reati di maltrattamento nei confronti del coniuge e del convivente. Il giudice, in merito al divieto di avvicinamento, può anche predisporre l’uso del braccialetto elettronico.
–Pene più alte. Aumentano anche le pene per i reati di genere e di violenza sessuale che, insieme ai provvedimenti del Codice Rosso del 2019, risultano punibili nel modo in cui segue.
Maltrattamenti contro familiari e conviventi: da 3 a 7 anni;
stalking: da 1 anno a 6 anni e 6 mesi;
violenza sessuale: da 6 a 12 anni;
violenza sessuale di gruppo: da 8 a 14 anni.
–La prevenzione. La legge sul nuovo Codice Rosso prevede anche l’ottimizzazione della prevenzione, attraverso l’introduzione di obblighi formativi specifici per il personale delle forze dell’ordine, volto anche al perseguimento dei reati.
Speriamo vivamente che questa modifica di legge riesca a tutelare in modo migliore di quanto finora avvenuto le persone deboli, le donne e i loro figli!
Paola Miglioranzi, pediatra di famiglia