La stampa ed i media stanno seguendo con ansia ed emozione la sorte del bambino bisognoso di un urgente intervento chirurgico, ostacolato dai genitori che esigono per le trasfusioni del sangue proveniente da soggetti non vaccinati.
La direzione dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, temendo per la sopravvivenza del piccolo, per superare l’ostacolo ha fatto ricorso al giudice tutelare in base all’art. 3 della legge 22 dicembre 2017 n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
Il comma 5 di quella norma stabilisce che quando il rappresentante legale della della persona minore rifiuta le cure proposte e il medico ritiene invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione e’ rimessa al giudice tutelare su ricorso del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria. Competente per territorio è stato correttamente ritenuto il Giudice Tutelare del Tribunale di Modena, poiché i genitori convenuti risiedono in quel circondario.
In questa materia, lo scorso anno il Comitato Nazionale di Bioetica ha espresso il parere che nel contrasto con i genitori debba prevalere la volontà del minore capace di discernimento. In base alla Convenzione delle N.U. sui diritti del fanciullo lo stesso minore, anche in contrasto con i genitori, può chiedere di essere sottoposto alle cure necessarie quando sia in grado, per capacità di discernimento, di esprimere un consenso informato al riguardo. A questo proposito il comma 1 del citato art. 3 dispone che la persona minore di eta’ ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacita’ di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.
Nel caso di specie però il bambino ha appena due anni e quindi si è reso necessario ricorrere al giudice tutelare, che ha accolto il ricorso della direzione dell’ospedale bolognese e ha nominato un curatore speciale. A questo spetta il compito di esprimere il consenso in rappresentanza del minorenne. Dal canto suo, il procuratore minorile di Bologna ha chiesto al Tribunale per i minorenni un provvedimento di sospensione dei poteri dei genitori, in applicazione degli artt. 330 e 333 codice civile. Secondo quanto riferito dalla stampa, il tribunale ha accolto il ricorso.
Nel rispetto della riservatezza dovuta, non sono state rese note le motivazioni dei due importanti provvedimenti. Dal punto di vista processuale la situazione è complessa. Sulla reclamabilità del provvedimento del giudice tutelare si dovrebbero applicare le regole generali. Il tribunale per i minorenni può dichiarare immediatamente efficace il suo provvedimento, che potrebbe essere impugnato davanti alla Sezione minori della Corte di appello.
E’ sperabile che i decreti delegati attuativi della delega sul nuovo tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia facciano un po’ di chiarezza.
Luigi Fadiga, giurista, collaboratore del Master, già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna e Roma