Le condizioni infelicissime della giustizia civile in Italia da tempo hanno risvegliato l’attenzione dell’Unione Europea. I tempi dei processi civili erano considerati tali da scoraggiare gli imprenditori a investire nel nostro Paese, che veniva sollecitato a porvi rimedio attraverso le necessarie riforme.

Una esigenza analoga di rapidità e di semplificazione si avvertiva nel campo dei procedimenti in materia familiare, specialmente dopo le importanti riforme degli anni 2012/2013 in materia di filiazione.

Per rispondere a queste due esigenze il 10 marzo 2016, nella XVII Legislatura (Governo Renzi), fu presentato dal Guardasigilli Orlando il d.d.l. delega AS 2284 “recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”. Esso prevedeva soltanto due punti: l’integrazione della disciplina e delle competenze del tribunale delle imprese e l’istituzione del tribunale della famiglia e della persona.

Nella prima fase della XVIII Legislatura il Governo Conte 1 (Guardasigilli Bonafede) presenta un disegno di legge delega di maggiore ampiezza, comprendente l’efficienza del processo civile e la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AC 1662). Il Governo Conte 2 ed il medesimo Guardasigilli Bonafede lo ripresentano,

Durante il Governo Draghi (Guardasigilli Cartabia), il d.d.l. 1662 è stato oggetto di un vero e proprio intervento di modifica dell’articolato “ex Bonafede”, e integrato (giugno 2021) con un maxi emendamento istitutivo del tribunale delle persone, dei minori e delle famiglie, e con l’introduzione di un rito unificato per tutta la materia. Infine, è stato approvato dal Senato il 21 settembre 2021, ed è ora in attesa dell’esame da parte della Camera per diventare legge dello Stato.

Il progetto cerca di superare lo spezzettamento delle competenze e delle procedure in materia familiare e dei minori, dove attualmente agiscono con modalità diverse il Tribunale civile ordinario, il Tribunale per i minorenni, il Giudice tutelare, il Procuratore della repubblica ordinario e quello per i minorenni.

A tale scopo disegna un rito unitario e istituisce il Tribunale specializzato per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Si tratta di un organo composito, articolato in Sezione distrettuale e Sezioni circondariali. La Sezione distrettuale è costituita presso ogni sede di corte di appello ed ha una distribuzione territoriale che coincide con quella degli attuali tribunali per i minorenni. La Sezione distrettuale è anche il giudice di appello per le decisioni delle sezioni circondariali. Le Sezioni circondariali sono invece costituite presso ogni sede di tribunale ordinario. Ogni Sezione circondariale ha un presidente e un certo numero di giudici, assegnati alla sezione in via esclusiva.

Composizione.

La sezione distrettuale decide collegialmente in composizione di tre giudici togati. Le sezioni circondariali decidono monocraticamente, cioè col solo giudice togato titolare del procedimento .

Il ruolo dei giudici onorari viene fortemente ridimensionato. Essi fanno parte del collegio giudicante della Sezione distrettuale soltanto nei procedimenti di adottabilità, di adozione internazionale e di adozione in casi particolari, dove il collegio è composto (come attualmente) da due giudici togati e da due giudici onorari. I giudici onorari in soprannumero al momento dell’entrata in vigore della riforma saranno assegnati all’Ufficio per il processo (vedi oltre).

Competenza.

La Sezione distrettuale è competente inoltre per i procedimenti civili ora di competenza del tribunale per i minorenni, esclusi quelli attribuiti alle Sezioni circondariali, vale a dire i procedimenti de potestate, di affidamento familiare, di urgenza ex art. 403 c.c., disconoscimento/riconoscimento di paternità/maternità, affidamento e mantenimento della prole, affidamento del figlio di genitori non coniugati, separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile.

L’Ufficio per il processo presso la Sezione distrettuale e presso le Sezioni circondariali.

E’ strutturato sul modello di quello previsto per i tribunali ordinari, ma ne fanno parte i giudici onorari che saranno in soprannumero con funzioni di conciliazione, ascolto del minore, informazioni sulla mediazione familiare, oltre a specifici compiti delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento.  (segue)

Luigi Fadiga, giurista, collaboratore del Master, già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna e Roma