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di Joseph Moyersoen – Docente del Master

Venerdì 29 Novembre alle ore 17, presso la sala della libreria Libraccio di Ferrara, Joseph Moyersoen ha presentato il libro “La messa alla prova minorile e reati Associativi. Buone pratiche ed esperienze innovative” (Franco Angeli). L’incontro è stato introdotto dalla direttrice del Master, la professoressa Paola Bastianoni e hanno dialogato con l’autore Luigi Fadiga garante per l’infanzia e l’adolescenza della regione Emilia-Romagna e la dottoressa Teresa Sirimarco direttrice de servizio sociale minorenni di Bologna.

Nel volume vengono analizzate la teoria e le prassi applicative dell’istituto della sospensione del processo per messa alla prova minorile (art.28 del DPR 448/1988),forma di “probation processuale”, a trent’anni dalla sua entrata in vigore, dedicando un focus ai minori che hanno commesso reati di gruppo o associativi anche in contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso, secondo le esperienze e le testimonianze di vari Tribunali per i Minorenni (Catania, Milano, Napoli e Reggio Calabria).

Il Dott. Luigi Fadiga ha introdotto l’argomento della giustizia penale minorile riportando il pubblico nel passato, nel quale all’interno dell’ambito del diritto penale erano presenti due tipologie di scuole, una focalizzata sul recupero educativo del minore autore di reato; l’altra, sulla risposta sul piano penale dell’azione delittuosa.

Durante gli anni, nell’ambito penale minorile si sono riscontrati due modelli applicati in vari paesi:

_ il modello rosso (red model) in cui si richiedeva un giusto processo per il minore tralasciando l’impatto educativo che avrebbe avuto il minore, una volta reinserito nella società;

_ il modello blu (Blue model) sosteneva il minore nel proprio recupero dalla condotta criminosa aiutandolo durante il processo.

In Italia è presente, nella cornice giuridica, un modello che attinge alcuni elementi da entrambi i modelli sopracitati.

Il dottor Luigi Fadiga enuncia quelli che sono stati i primi Tribunali minorili italiani, Milano e Napoli, ad applicare la rieducazione del minore per evitargli danni provocati dal processo.

La dottoressa Teresa Sirimarco mette in evidenza l’importanza che il libro dà sull’istituto della messa alla prova inerente ai minori coinvolti in reati associativi di stampo mafioso, accennando alla presenza, sul territorio bolognese, di alcune bande giovanili, le quali, tuttavia non hanno commesso reati di particolare spessore.

L’importanza dell’articolo 28 del DPR 448/88 è proprio quello di lavorare con i minori che sono stati protagonisti di reati, i quali hanno ancora la possibilità di capire i propri errori, secondo la dott.ssa Sirimarco, definendo il processo penale minorile come un processo corale in quanto ogni operatore che lavora in tale ambito deve relazionarsi con gli altri per poter essere un’equipe coesa e adottare un processo multidisciplinare. Il minore, in quest’ottica, viene sostenuto da molte figure.

In questa multidisciplinarietà e all’interno dell’istituto di messa alla prova deve essere presente il concetto di flessibilità in quanto il minore, in fase adolescenziale, può avere dei momenti di crollo emotivo, attacchi di rabbia e conseguentemente dei momenti ulteriori di riflessione con tempi soggettivi.

Purtroppo, secondo la dott.ssa Sirimarco, i tempi legati alla maturazione del minore non coincidono con i tempi prefissati della giurisprudenza. (L’istituto di messa alla prova ha come limite temporale massimo quello di 2 anni).

Nel corso degli ultimi anni è stato necessario revisionare il codice di procedura penale, afferma Luigi Fadiga, in quanto il DPR 448/1988 è stato redatto basandosi sulla natura processuale del codice penale durante l’epoca fascista.

Infatti, l’unica legge volta alla giustizia minorile sono state le “Regole di Pechino” dall’incontro ONU del 29 novembre 1985 che definiscono le regole minime sull’amministrazione della giustizia dei minori,

si tratta dell’unico atto internazionale, peraltro di soft law ossia non vincolante, adottato prima dell’entrata in vigore del DPR 448 del 1988 relativo al codice di procedura penale minorile. Infatti a quell’epoca la CRC non era ancora stata adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU.

Luigi Fadiga cita Carlo Moro, il quale aveva proposto, in governo, un cambiamento rispetto al processo minorile che consisteva nell’analisi accurata del contesto del minore autore di reato all’interno del processo penale. All’interno di questa proposta era presente il principio di irrilevanza del fatto che consisteva nel far cadere un reato di lieve entità causato dal soggetto minorenne in quanto evento unico e irripetibile, il quale è stato tralasciato per lungo tempo dalla giurisprudenza italiana, fino alla legge del 1992 n.143 in cui il principio è entrato a far parte del processo penale minorile.

La messa alla prova ha una natura processuale, secondo il Garante regionale, dato che tale istituto deve far capire al minore il reato commesso; ma anche una natura educativa, fornendo al minore gli strumenti per migliorare la propria situazione e il proprio stile di vita, attraverso l’aiuto fornitogli dagli operatori del settore.

Il dottor Luigi Fadiga, insieme all’autore J. Moyersoen, enunciano l’importanza della mediazione penale collegata all’istituto di messa alla prova, la quale deve poter far riconciliare il minore autore di reato con la persona offesa o vittima della situazione. tale riappacificazione può avvenire nel momento in cui il minorenne ha preso coscienza delle proprie azioni e delle conseguenze che hanno avuto sulle vittime.

Luca Gherlinzoni, Masterizzando

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